Turbine cinesi, il Tar respinge la richiesta di danni alla Regione

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E’ stata respinta dal Tar la richiesta di risarcimento danni avanzata da Water Gen Power alla Regione per la relazione conclusiva della Commissione consiliare d’inchiesta sulle turbine cinesi.

Bocciata anche la richiesta di annullamento di alcuni atti, ritenuta inammissibile.

In particolare la risoluzione del Consiglio Valle che ha portato alla rimozione dei vertici di Cva, Riccardo Trisoldi e Paolo Giachino, è stata ritenuta dai giudici «un atto di mero indirizzo politico-amministrativo», «privo di valenza provvedimentale»: Allo stesso modo secondo il Tar di Aosta è privo di «carattere lesivo» anche la delibera del Consiglio regionale di costituzione di una commissione d’inchiesta e la successiva relazione conclusiva della stessa.

«La relazione impugnata è inidonea a determinare una lesione immediata della sfera giuridica della ricorrente - si legge nella sentenza -  lesione che si verificherà semmai ove l’amministrazione, recependo le valutazioni espresse dall’organo politico, decidesse di assumere determinazioni nei confronti della società ricorrente».

I giudici sottolineano, quindi, come «l'interesse a ricorrere presuppone, invero, che l'atto impugnato abbia prodotto, in via diretta, una lesione attuale e concreta, e non meramente potenziale» pertanto «l'interesse a ricorrere non sussiste, con conseguente inammissibilità del ricorso».

Ritenuta inammissibile per le stesse ragioni anche la richiesta di risarcimento danni «che sarebbero derivati alla posizione sul mercato ed all’immagine della società».

Accolta invece la domanda di Water Gen Power di accesso ai resoconti integrali delle sedute della Commissione consiliare d’inchiesta e a quella parte della documentazione trasmessa da Cva «che attenga alla posizione giuridica della ricorrente».

«I documenti oggetto della presente controversia non rientrano tra quelli per i quali, in via di eccezione, è negato il diritto di accesso» si legge ancora nella sentenza. Né possono venire in rilievo esigenze di riservatezza considerando la finalità «difensiva» dell’istanza di accesso presentata dalla ricorrente, motivata da esigenze di tutela dei propri interessi giuridici.

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