Tragedia del Rutor, la Cassazione respinge il ricorso del pilota francese
E' diventata definitiva la condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione a carico di Philippe Michel, 67 anni, pilota e istruttore di volo francese accusato di disastro aereo colposo aggravato e omicidio colposo plurimo aggravato per la tragedia del ghiacciaio del Rutor.
Il 25 gennaio 2019 morirono 7 persone nello scontro tra l'aereo da turismo partito da Megève, in Francia, su cui si trovava Philippe Michel e un elicottero della società Gmh, che faceva servizio di eliski, con base a Courmayeur. Nella tragedia avevano perso la vita il pilota italiano Maurizio Scarpelli, la guida alpina Frank Henssler, i turisti tedeschi Christoph Jakob e Sattler Ingrid Jakob, l’imprenditore bavarese Maximilian Karl Ludwig Schierer, nonché gli allievi del volo addestrativo sull’aereo ove era Philippe Michel, e cioè il belga Arnaud Goffin e il francese Bruno Marais.
La quarta Sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Philippe Michel, condannandolo al pagamento delle spese processuali, contro la sentenza della Corte d'appello di Torino, datata aprile 2021, che aveva anche disposto l'interdizione dell'esercizio della professione di pilota per 3 anni. Al termine delle indagini della Procura di Aosta - coordinate al tempo dal pm Carlo Introvigne -, Philippe Michel era accusato di aver «Tenuto una condotta negligente ed imprudente», nel sorvolare «Quale comandante ed istruttore di volo» dell’aereo partito da Megève la zona del ghiacciaio del Rutor, in territorio italiano, «Senza prestare attenzione durante il volo a vista alla presenza di altri velivoli che impegnavano la medesima area».
Al pilota francese veniva contestato pure il mancato rispetto di vari atti normativi: dalla non comunicazione di un piano di volo, al mancato invio dei “messaggi all’aria” per avvertire eventuali altri velivoli in zona della presenza dell’aeroplano.
«In relazione agli addebiti di colpa generica e specifica di cui al capo di imputazione la difesa del ricorrente. - si legge nella sentenza della Suprema Corte - Si limita a riproporre prospettazioni tecniche e censure, richiamando peraltro la relazione di inchiesta dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, documento non solo non acquisito ma neppure formato al momento della decisione in Appello, adeguatamente considerate e puntualmente disattese dal giudice di Appello con motivazione non manifestamente illogica e contraddittoria».