Traffico di influenze illecite: la Cassazione ha annullato la condanna a Gerardo Cuomo e Gabriele Accornero per “vizio di motivazione”

Traffico di influenze illecite: la Cassazione ha annullato la condanna a Gerardo Cuomo e Gabriele Accornero per “vizio di motivazione”
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Un «Vizio di omessa motivazione» e l'estinzione del reato «Per prescrizione»: per questo la Corte di Cassazione giovedì 16 novembre scorso ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per concorso in traffico di influenze illecite nei confronti di Gabriele Accornero e Gerardo Cuomo, giunta al termine del processo d'Appello bis su presunti casi di corruzione riguardanti partecipate regionali in Valle d'Aosta. A Gabriele Accornero, ex manager di Finaosta ed ex consigliere delegato del Forte di Bard, i giudici d'appello nel marzo del 2023 avevano inflitto 8 mesi di reclusione, all'imprenditore Gerardo Cuomo 5 mesi e 10 giorni (in entrambi i casi la pena era stata sospesa). Nei giorni scorsi sono state depositate le motivazioni della sentenza della Seconda Sezione penale della Cassazione. Secondo i supremi giudici la questione ruota ancora attorno alla presunta «Utilità»: la Corte d'appello di Torino non ha «Nuovamente spiegato da quali elementi abbia tratto l'esistenza» di un nesso di reciprocità tra il pagamento a fine 2015 da parte di Gerado Cuomo di circa 1.600 euro per lavori edili in casa dell'ex consigliere delegato di Finaosta «E l'interessamento di Gabriele Accornero in relazione alla concessione in locazione degli immobili di proprietà di Autoporto» - all'epoca occupati da Deval spa - al Caseificio valdostano. Già nella prima sentenza di Cassazione, datata 2022, la sesta sezione evidenziava la «Manifesta sproporzione» tra il pagamento di lavori edili in casa di Accornero e l'«Ingente risparmio» a vantaggio dell'azienda di Cuomo, «Per effetto del nuovo contratto stipulato nel 2018 di ben 183.585,35 euro, alla luce dello sconto sui canoni ottenuto ed in rapporto alla durata fissata in 13 anni». Il «Vizio di omessa motivazione» nella sentenza dell'appello-bis comporta l'annullamento, che va disposto, scrive la Cassazione, «Tuttavia, senza rinvio, in quanto il reato è estinto per prescrizione», scattata a giugno dello scorso anno

Gerardo Cuomo

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