Respinta l’istanza della psicologa non vaccinata che chiedeva l’annullamento della sospensione

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«Si deve ritenere prevalente la tutela della salute pubblica in ragione del vincolo di solidarietà, cardine del sistema costituzionale». Ad annotarlo sono i giudici del Tar della Valle d'Aosta nell'ordinanza con cui respingono l'istanza cautelare di una psicologa che chiedeva l'annullamento della sospensione dal servizio, scattata per non aver rispettato l'obbligo vaccinale.

Il ricorso si basava su 2 aspetti: uno costituzionale e uno relativo a presunti vizi procedurali basati sulla mancanza di un ultimo invito alla vaccinazione da parte dell'Usl prima di far scattare la sospensione. Sul primo aspetto, i magistrati di Aosta hanno sostanzialmente dato continuità all'orientamento in materia espresso dal Consiglio di Stato: sono tutti diritti garantiti costituzionalmente ma in questa situazione su quelli del privato prevalgono quelli della collettività.

Rispetto alla procedura di sospensione e alla mancanza di una «Comunicazione ultimativa» è stato evidenziato che - seppur a fronte della mancanza di un ultimo invito formale alla vaccinazione - molte erano state le comunicazioni precedenti. Inoltre, a settembre alla donna erano state prenotate direttamente dall'Usl 2 sedute vaccinali, disertate, e a distanza di mesi la ricorrente risulta non essersi ancora sottoposta a vaccino. Il provvedimento di sospensione manterrà dunque la sua efficacia. Il Tribunale amministrativo fisserà un'udienza di merito e solo dopo i giudici si pronunceranno con sentenza.

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