Raccolta rifiuti, il Tar respinge un ricorso sul bando di gara
Costi sottostimati a fronte di più Comuni da servire. Per questo la De Vizia Transfer di Torino ha presentato un ricorso al Tar della Valle d'Aosta per chiedere l'annullamento del bando di gara, del disciplinare e del capitolato speciale di appalto per l'affidamento del servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani nei comuni dell'Unité des Communes valdôtaines Walser e Mont-Rose. Ricorso che il Tribunale amministrativo valdostano ha respinto. Puntando il dito contro l'Inva, la centrale unica di committenza regionale che ha determinato le regole di gara, la società torinese, che già si occupava della raccolta e del trasporto dei rifiuti nei Comuni dell'Unité Mont Rose, sosteneva che l'importo di base proposto dal bando - di 6,1 milioni di euro Iva esclusa per 5 anni - risultasse «Sottostimato e notevolmente inferiore ai costi minimi incomprimibili degli investimenti e delle spese di gestione necessari per la corretta esecuzione del servizio», quindi «Immediatamente lesivo degli interessi dei potenziali concorrenti, i quali sarebbero in grado di aggiudicarsi la gara solo formulando un'offerta in perdita». Nel dettaglio, la De Vizia contestava i costi del carburante - quantificati riferendosi «Al costo industriale di produzione anziché al prezzo al consumo» con «Una sottostima di oltre il 22» - e delle forniture previsti nel bando e l'elenco prezzi, «Inadeguato e sottostimato rispetto ai reali valori di mercato», oltre a rimarcare l'irrealizzabilità del servizio per «Arbitraria previsione delle quantità dei rifiuti oggetto di raccolta» e per «Arbitraria riduzione delle frequenze di svuotamento e vessatorietà delle condizioni di servizio a carico del futuro gestore». Per i giudici Silvia La Guardia, Maria Ada Russo e Gianmario Palliggiano l'importo di base previsto dal bando «Appare adeguato sia nella determinazione dei fattori produttivi sia in relazione ai servizi previsti». Il Tar rileva che anche un'altra società, la Quendoz, ha depositato la propria offerta, a prova del fatto che «La prestazione richiesta dalla stazione appaltante, sulla base delle contestate regole di gara, è, per altri operatori economici, attraente e realizzabile». Anche le altre argomentazioni avanzate dalla società di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani risultano inammissibili. In particolare, riguardo al costo del gasolio quanto sostenuto dalla De Vizia si regge su «Dati quanto meno parziali, riduttivi e fuorvianti, i quali non tengono in alcun conto le dinamiche e le evoluzioni del mercato, la cui considerazione è fondamentale per individuare il giusto prezzo», si legge nella sentenza. I giudici precisano che il bando è stato pubblicato l'11 marzo scorso, poco dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ovvero quando «Era plausibile che si potessero verificare ulteriori variazioni in aumento del prezzo».