Promozione, Charvensod in casa della Torinese per scalare la classifica
Messa da parte la domenica di stop per il maltempo (Promozione, Prima e Seconda Categoria recupereranno il turno domenica 22 dicembre), domani - domenica 3 novembre - riprendono i campionati. In Promozione girone B Charvensod in trasferta contro la Torinese, terzultima in classifica, in Prima Categoria entrambe in trasferta le valdostane: il Cgc Aosta a Torino contro il Pozzomaina (a 12 punti come la compagine aostana), il River Plaine contro la Nolese. In Seconda Categoria Locana-Aosta 511, Robassomero-Saint-Christophe, Grand Combin-Ardor, Pont Donnas-Saint-Vincent Châtillon e Valchiusella-Grand Paradis.
Infine in Terza Categoria Chambave in trasferta contro il Castiglione.
Coppa Piemonte
Mercoledì 6 novembre si disputerà la seconda fase della Coppa Piemonte Seconda e Terza Categoria con gare a eliminazione diretta: Pont Donnas-Saint-Vincent Châtillon e Grand Paradis-Aosta 511. Le due vincenti si affronteranno mercoledì 20 novembre per guadagnarsi la finale con il Saint-Christophe che aveva già guadagnato il passaggio all’ultimo turno.
Cgc, reclamo respintoRespinto il reclamo con il quale il Cgc Aosta contestava il provvedimento con cui il Giudice Sportivo aveva inflitto l’ammenda per 500 euro, sanzione «inflitta per il comportamento discriminatorio dei sostenitori della squadra di casa che ha causato forte clima di tensione al termine della gara» si legge nel comunicato ufficiale Figc.
Nel suo ricorso il Cgc nega «che da parte del pubblico siano state pronunciate espressioni di tenore discriminatorio e, comunque, quand’anche vi fossero state, non sono state percepite dai propri dirigenti». A questo proposito è stata inviata a una videoregistrazione riproducente tutta la gara da cui, pur potendosi ascoltare i commenti del pubblico, non emergerebbero le espressioni censurate. «Si afferma infine, che il clima di tensione verificatosi al termine della gara è stato sedato proprio grazie all’intervento dei dirigenti del Cgc.
«Nel giudizio sportivo il referto degli Ufficiali di gara costituisce piena prova “circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore.
Nel caso di specie il referto arbitrale riporta in modo puntuale e preciso sia le espressioni di chiaro tenore discriminatorio rivolte dal pubblico all’indirizzo dei giocatori appartenenti alla squadra avversaria, sia le condotte aggressive tenute da tutti i tesserati al termine della gara. D’altro canto, la medesima reclamante ammette la condotta “poco civile” dei propri sostenitori».
«Inoltre, come correttamente è stato rilevato dal Giudice Sportivo, la violazione accertata costituisce precedente idoneo a giustificare l’applicazione di più gravi sanzioni in caso di recidiva nella violazione medesima». Motivi per i quali la Corte Sportiva di Appello ha rigettato il reclamo confermando la multa di 500 euro.