Munizioni con piombo nelle zone umide, regna l’incertezza tra i cacciatori

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Nella nostra regione la stagione venatoria 2022-2023 ha preso il via domenica 10 settembre scorso. A tenere banco è stata la riapertura della caccia alla pernice bianca e alla lepre variabile, così come la revisione del Piano faunistico venatorio. A tutto ciò bisogna aggiungere le polemiche sollevate dai cacciatori della circoscrizione numero 4 (comprendente i Comuni di Jovençan, Gressan, Charvensod, Saint-Christophe, Pollein, Brissogne, Quart, Saint-Marcel, Nus e Fénis) sempre relative al Piano faunistico e, in questo caso, alla percentuale di prelievo pari all’1,27 per cento, malumori legati anche alla cancellazione del centro di controllo di Nus.

Ma i cacciatori valdostani guardano con attenzione e un po’ di apprensione anche all’utilizzo delle munizioni con piombo nelle zone umide, questione tornata d’attualità in questi giorni dopo un ricorso promosso dalle associazioni venatorie. Un Regolamento della Commissione europea infatti estende il divieto alle “zone umide” e ne definisce il concetto di “superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese d’acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea”.

A leggerla così si potrebbe pensare che anche solo l’attraversamento di un ruscello da parte di un cacciatore che porta con sè munizioni in piombo potrebbe fargli rischiare una sanzione penale.

Secondo quanto ha disposto di recente il Tar del Lazio, bisogna applicare la circolare. Lo Stato avrebbe dovuto recepire la norma europea con una legge o con un decreto, non con una circolare. A questo punto bisogna mettere in atto il Regolamento della Commissione europea secondo cui non è possibile cacciare con le munizioni in piombo all’interno delle zone umide e a 100 metri di distanza da esse.

«I corsi d’acqua non rientrerebbero nella definizione di zone umide così come reso comprensibile dalla Commissione europea. - afferma Paolo Oreiller (foto) responsabile della Struttura Flora, Fauna, Caccia e pesca della Regione - La questione per il momento richiede di essere approfondita, anche per quanto riguarda la detenzione delle munizioni che dovrebbe valere solo per chi intende andare a cacciare in determinate zone. Ma va precisato che questo vale solo per i fucili a canna liscia, cioè per i cacciatori di avifauna ed eventualmente per chi caccia la lepre o per chi va a caccia di cinghiali con il fucile a canna liscia ma con la palla unica. Il regolamento europeo presenta una zona “un po’ grigia”. I dubbi sollevati dai cacciatori impongono che l’argomento sia verificato sotto ogni aspetto affinché si possa trarre la giusta interpretazione per non creare incomprensioni».

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