Difensore civico, il Tar annulla la nomina di Adele Squillaci

Difensore civico, il Tar annulla la nomina di Adele Squillaci
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Il Tar della Valle d’Aosta ha annullato la delibera del Consiglio Valle del 12 gennaio 2022 concernente l’elezione di Adele Squillaci a difensora civica. E’ stato infatti accolto il ricorso presentato da altri 2 candidati a tale incarico, ovvero il commercialista di Charvensod Francesco Pietro Cordone e l’avvocato aostano Marco Bertignono.

«Il Tar ha ritenuto il provvedimento illegittimo per difetto di motivazione, - ha spiegato in Consiglio regionale mercoledì scorso, 27 luglio, il presidente Alberto Bertin - non avendo l’organo provveduto ad una minimale comparazione tra i candidati e all’esplicitazione delle ragioni a sostegno della decisione assunta».

Nella loro sentenza, i giudici del Tribunale amministrativo regionale - ovvero la presidente Silvia La Guardia e l’estensore Maria Ada Russo - rilevano che il carattere fiduciario di una nomina «Non dispensa l’Amministrazione procedente dall’obbligo di esplicitare le ragioni che l’hanno indotta a privilegiare, tra più candidati, un aspirante rispetto agli altri».

Quindi i magistrati precisano che «Pur non occorrendo una rigorosa comparazione tra i requisiti dei singoli candidati», il provvedimento di nomina deve comunque «Dar conto del fatto che i differenti requisiti di competenza, esperienza e professionalità siano stati valutati in relazione al fine da perseguire».

Un principio posto a presidio del fatto che, come chiarito dalla giurisprudenza in materia, l’atto derivante da una nomina di carattere fiduciario, «Seppur connotato da ampia discrezionalità» rimane «Pur sempre sottoposto interamente allo statuto del provvedimento amministrativo, impugnabile avanti al Giudice amministrativo per evitare che la scelta dell’Amministrazione non sconfini nell’arbitrio, ma sia comunque logica e coerente con le finalità per le quali essa è adottata».

Esaminando il resoconto della seduta consiliare in cui avvenne la nomina, emerge «Che non vi sia stata la benché minima disamina dei profili curriculari dei candidati né, tantomeno, una adeguata motivazione a sostegno della scelta operata dal Consiglio». Si rileva infatti «Che un singolo consigliere, intervenuto all’apertura delle operazioni del Consiglio, abbia proposto di votare un determinato candidato, sottolineandone le relative qualità».

«Non vi è stata, viceversa, - annotano i magistrati - né una lettura dei curricula dei candidati, né una esplicitazione dei relativi profili professionali - che appare l’adempimento minimo necessario per poter esprimere un voto consapevole e, appunto, “motivato” sulla scelta operata dal Consiglio - né, infine, l’esternazione di una qualche motivazione in ordine alle ragioni che avrebbero deposto a favore della nomina della dottoressa Adele Squillaci come Difensore Civico».

Secondo la sentenza del Tar, non assume rilievo («Contrariamente a quanto evidenziato dalla Regione resistente», attraverso l’avvocatura interna) la circostanza che la votazione si sia svolta a scrutinio segreto. «Non vi è infatti, né a livello logico né a quello giuridico, alcuna incompatibilità tra il voto segreto e l’obbligo, previsto per legge, di motivare adeguatamente le determinazioni di carattere amministrativo, come quella in esame». Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti e il verdetto è impugnabile dinanzi al Consiglio di Stato.

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