Approvati i criteri per compensare i danni delle calamità naturali alle aziende agricole

Pubblicato:
Aggiornato:

La Giunta regionale nella sua riunione di lunedì scorso, 26 agosto, ha approvato i nuovi criteri applicativi che disciplinano gli aiuti, a fondo perduto, per i danni causati da calamità naturali.

“L’approvazione della Legge 1 del 2024 - spiega l’assessore regionale all’Agricoltura Marco Carrel - che ha modificato la legge 17 del 2016, è stato l’atto fondamentale che assicura al settore agricolo valdostano di vedere oggi pienamente riconosciuta la necessità di estendere e rendere più rapidi gli interventi nei confronti delle aziende colpite da calamità naturali. L’attuazione dell’articolato di legge permette, quindi, di apportare un valido strumento operativo a tutte le aziende del comparto agricolo che hanno riportato e certificato danni da maltempo sin dal 2021, commisurati alle esigenze del territorio. Si tratta quindi di una risposta che si riferisce non soltanto agli eventi alluvionali del 29 e 30 giugno scorsi, ma si rivolge anche a chi ha subìto danni e disagi in circostanze calamitose precedenti.”

Le domande vanno presentate entro i termini e secondo le modalità indicate in bandi specifici, che verranno approvati con provvedimento dirigenziale nelle prossime settimane, per ogni singolo evento calamitoso, previo invio della segnalazione del danno.

Per la calamità del 29 e 30 giugno scorsi, le segnalazioni relative ai danni ad attivi materiali quali terreni, macchinari, attrezzature, scorte e perdite di produzione, devono essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica danni-aziende-agricole@regione.vda.it attraverso i moduli appositamente predisposti e reperibili sul canale tematico “Agricoltura” del sito della Regione (https://www.regione.vda.it/agricoltura/Danni_Alluvione/default_i.aspx).

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio preposto al numero di telefono 0165 275280.

Abbonamento Digitale La Valléè
Archivio notizie
Settembre 2024
L M M G V S D
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30