Il Tar: «La nomina di Davide Jaccod a direttore dell’Office régional du Tourisme è legittima»
Il Tar della Valle d’Aosta, con una sentenza pubblicata martedì scorso, 23 luglio, ha stabilito che a nomina di Davide Jaccod a direttore dell’Office régional du Tourisme è legittima. A presentare ricorso era stata una partecipante al bando, la dirigente regionale Anna Maria Careri, attualmente in servizio alla Struttura Sviluppo dell’offerta, marketing e promozione turistica dell’Assessorato del Turismo.
Assistita dall’avvocato Sacha Bionaz, la ricorrente, che chiedeva l’annullamento della delibera di Giunta regionale di nomina (risalente allo scorso 14 dicembre e con effetto sino al 17 dicembre 2026), nonché di tutti gli atti che avevano condotto ad essa e di quelli successivi e connessi, sosteneva tre profili di illegittimità. Il primo consisteva nel fatto che il candidato nominato non soddisfacesse un requisito del bando, laddove prevedeva che la «Comprovata competenza manageriale» necessaria per dirigere l’Office derivasse da esperienza «Pluriennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private con contratto di lavoro dirigenziale».
Secondo Anna Maria Careri, le cariche indicate da Davide Jaccod (presidente e vicepresidente dell’associazione di volontariato Aosta Iacta Est e segretario particolare del Presidente della Regione) non sarebbero state idonee a perfezionare il requisito, perché non prevedevano l’assunzione con contratto di lavoro dirigenziale. Per i giudici, però il motivo è infondato. Questione di interpretazione, con l’aspetto linguistico relativo al contratto, secondo magistrati amministrativi, di peso specifico diverso dal resto del comma.
Qualora - si legge nella sentenza - «L’Amministrazione avesse inteso restringere il novero delle esperienze valutabili in applicazione del criterio meramente formale dell’esistenza di un contratto di lavoro dirigenziale, non avrebbe provveduto alla successiva specificazione “sostanziale” delle esperienze di direzione rilevanti ai fini della valutazione». Pertanto, la lettura operata dalla Commissione circa il possesso, da parte del candidato poi nominato, di tale requisito «Va esente da censure».
Il secondo motivo sostenuto dalla ricorrente era «L’illegittima ingerenza nella procedura della Struttura Dipartimento del Turismo, dello Sport e del Commercio». In particolare, quest’ultima avrebbe, a fronte di una richiesta di integrazione documentale avanzata dalla commissione di valutazione del bando nei confronti di Davide Jaccod, «Operato un’indebita specificazione della stessa, sostituendosi alla commissione nell’indicazione di specifici documenti da produrre».
Inoltre, evidenziava Anna Maria Careri nel suo ricorso, «L’amministrazione, e per essa l’Assessore al Turismo, Sport e Commercio, con verbale di designazione, avrebbe illegittimamente proposto alla Giunta regionale il candidato Jaccod per l’incarico di Direttore Generale dell’Office Régional du tourisme (mancando nella lex specialis qualsiasi previsione relativa ad una “proposta” da parte dell’Assessore alla Giunta regionale, ai fini della nomina)».
La doglianza iniziale, stando alla sentenza, non è meritevole di accoglimento, perché l’Amministrazione «Si è limitata ad individuare la tipologia di documentazione utile al fine di soddisfare l’esigenza di integrazione documentale manifestata dalla commissione valutatrice». Nel secondo caso, il Tar ritiene «Che l’Assessore regionale competente in materia di turismo abbia legittimamente operato la “proposta” di un candidato da sottoporre alla Giunta ai fini della nomina, in quanto tale modalità procedimentale era espressamente prevista dalla legge e dal bando di selezione».
Infine, Anna Maria Careri, con il terzo motivo di censura, lamentava «La genericità della motivazione adottata dall’Amministrazione, evidenziando altresì come, pur a fronte di una chiara previsione nel bando circa la necessità che il candidato prescelto fosse dotato (tra l’altro) di competenze manageriali, su tale punto non veniva svolta alcuna argomentazione a sostegno della nomina del candidato» designato.
Su questo, per il Tar, «Nel caso di specie la Giunta ha adeguatamente veicolato all’esterno, con motivazione non incoerente o illogica, le ragioni che hanno condotto alla nomina del candidato Jaccod (concordando con la proposta dell’Assessore al Turismo)». Alla luce dell’infondatezza dei motivi di impugnazione della ricorrente, il Tribunale ha rigettato anche la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla Dirigente. La Regione, costituitasi in giudizio, era rappresentata dall’avvocato Carlo Marani. La sentenza può essere appellata dinanzi al Consiglio di Stato.