Polizia locale di Aosta, respinto dal Tar il ricorso del comandante

Polizia locale di Aosta, respinto dal Tar il ricorso del comandante
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È stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile dal Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta il ricorso di Fabio Fiore, attuale dirigente della Polizia Locale di Aosta, contro il concorso da comandante bandito dall’Amministrazione comunale. Fabio Fiore è comandante da 27 anni, dopo aver vinto un concorso. All'epoca era previsto per lui un posto da funzionario. Con la nascita del Corpo associato di Polizia Locale “Police de la plaine”, la struttura è diventata di livello dirigenziale. Di qui l’incarico a Fabio Fiore da dirigente di secondo livello, a tempo determinato, che gli è stato riconfermato nel tempo ogni 3 anni. Una situazione che secondo il sindaco Gianni Nuti va sanata proprio con il bando di concorso pubblicato nel settembre 2023, a cui Fabio Fiore non ha partecipato e del quale aveva chiesto l’annullamento al Tar. L’attuale comandante chiedeva una “stabilizzazione” del proprio ruolo, in virtù della legge numero 74 del 2023, che contiene disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni pubbliche. Secondo i giudici tuttavia la «Disciplina sull’assunzione dei dirigenti comunali non prevede alcuna deroga al reclutamento tramite concorso, bensì soltanto la possibilità di riservare una quota, non eccedente la metà, dei posti a concorso in favore del personale interno in possesso dei requisiti prescritti». Per il concorso bandito dal Comune di Aosta, essendoci solo un posto disponibile, «Nessuna riserva a beneficio del personale può comunque aver luogo». Di qui la dichiarazione di infondatezza di questa parte del ricorso. L’altra questione sollevata da Fabio Fiore riguardava la mancanza, tra i requisiti di selezione del bando, del «Dato curricolare integrato da pregressa esperienza». In questo caso i giudici hanno dichiarato l’inammissibilità, in quanto il ricorrente, non avendo «Presentato domanda di partecipazione alla procedura, non è legittimato né ha interesse a contestare giudizialmente il bando». Nel respingere il ricorso il Tar ha inoltre condannato Fabio Fiore al pagamento in favore dell’amministrazione comunale delle spese di lite di 2.500 euro oltre agli accessori di legge.

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