Abbruciamenti agricoli: non sono ammessi al solo scopo di pulizia

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L’Assessorato regionale dell’Agricoltura ha emesso una serie di indicazioni per effettuare correttamente l’abbruciamento dei residui vegetali. «Si tratta di una pratica consolidata in Valle d’Aosta, come del resto in molte altre parti d’Italia e non solo, che deve essere effettuata al primo mattino per evitare che il vento possa disperdere le scintille ed innescare incendi. - si legge in una nota dell’Assessorato - A tal proposito si ricorda che sono ammessi gli abbruciamenti in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro, unicamente dei materiali vegetali, effettuati nel luogo di produzione e utilizzati per il reimpiego, come sostanze concimanti o ammendanti, in quanto considerate normali pratiche agricole. In sostanza è ammesso lo smaltimento tramite abbruciamento dei residui vegetali solamente quando derivanti dall’esercizio di attività agricole o di silvicoltura, con le limitazioni previste dalla normativa nazionale, regionale e comunale; è vietato lo smaltimento tramite abbruciamento di prodotti derivanti da parchi e giardini (ad esempio la potatura della siepe del giardino di casa) poiché sono considerati rifiuti. Sfalci e potature, prodotti nell’ambito di un’attività di manutenzione del verde privato “fai da te”, quindi eseguita direttamente dal proprietario/affittuario, sono qualificati come rifiuti urbani e possono essere conferiti nelle isole ecologiche distribuite sul territorio regionale».

«E’ importante ricordare che l’abbruciamento, seppur consentito a certe condizioni e con precise finalità, non è esente dal produrre impatti sull’ambiente, in particolare sulla qualità dell’aria, quindi in tutti i casi dov’è possibile, si invita a conferire gli stessi negli appositi centri di raccolta del verde o di prevedere un’area per il compostaggio. - prosegue l’Assessorato - In alternativa allo smaltimento tramite abbruciamento si rammenta, inoltre, che i residui vegetali possono essere impiegati: mediante triturazione/riduzione di volume degli scarti finalizzata all’impiego agricolo come pacciamante al posto della corteccia per la copertura del terreno; utilizzo delle potature di vite nell’interfilare cosi da agire nel controllo delle malerbe; l’interramento, limitatamente a particolari necessità del suolo e delle colture. Al fine di dirimere eventuali dubbi si invita a prendere visione delle Linee guida per la corretta gestione degli abbruciamenti agricoli pubblicate sul sito internet istituzionale della Regione nel mese di agosto del 2019».

In sintesi, dedotti gli abbruciamenti effettuati nell’ambito delle normali pratiche agricole (la cenere deve essere effettivamente reimmessa nel ciclo di lavorazione del terreno e utilizzata come concimante o ammendate del terreno), non sono ammessi quelli effettuati al solo scopo di pulizia per disfarsi di residui che avrebbero potuto essere smaltiti in altro modo (ad esempio tramite la raccolta del verde gestita dai Comuni o dalle Unités des Communes).

Infine, nei periodi di massima pericolosità per gli incendi boschivi, dichiarati dal Presidente della Regione, qualsiasi tipo di abbruciamento è sempre vietato.

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