Riduzione della superficie destinata ad attività turistico-ricettiva e centri benessere, le novità approvate in Consiglio Valle

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E’ stato approvato in Consiglio Valle il disegno di legge che modifica gli articoli 90bis e 90ter della legge regionale numero 11 del 6 aprile 1998 e che quindi esclude dai benefici urbanistici le strutture che siano oggetto di riduzione del volume o della superficie complessiva e fissa un rapporto tra le superfici da destinare a centro benessere e la superficie complessiva utile delle strutture ricettive, in modo da sostenere la prevalenza dell'attività ricettiva rispetto al centro benessere.

L’articolo 90bis prevede che le aziende alberghiere e gli esercizi di affittacamere esistenti, compresi quelli ricadenti all'interno delle zone territoriali di tipo A, possono essere ampliati, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2010, per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva.

L’articolo 90ter prevede che nelle aziende alberghiere, negli esercizi di affittacamere e nei complessi ricettivi all'aperto, compresi quelli ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, le superfici e i relativi volumi da destinare a centro benessere, realizzati al fine di soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, non sono assoggettati alla verifica degli indici urbanistici.

Le novità introdotte con l’approvazione del disegno di legge: sono escluse dai benefici dell’articolo 90bis (premio volumetrico del 40 per cento) le aziende alberghiere e gli esercizi di affittacamere che siano oggetto di interventi di riduzione del volume o della superficie complessiva utile destinati ad attività turistico-ricettiva la cui richiesta di titolo abilitativo sia presentata dopo il 30 giugno 2023; sono escluse dai benefici dell’articolo 90ter (realizzazione di centri benessere in deroga agli indici urbanistici) le aziende alberghiere e gli esercizi di affittacamere oggetto di interventi di riduzione del volume o della superficie complessiva utile destinati ad attività turistico-ricettiva la cui richiesta di titolo abilitativo sia presentata dopo il 30 giugno 2023; per gli alberghi e per gli esercizi di affittacamere la superficie massima assentibile per la realizzazione di centri benessere non può superare il 50 per cento della superficie utile agibile dell’albergo o dell’affittacamere, mentre per le residenze turistico-alberghiere la superficie massima assentibile non può superare il 40 per cento della superficie utile agibile della residenza turistico-alberghiera; alle superfici e ai relativi volumi da destinare a centro benessere si applicano gli eventuali vincoli di destinazione di natura urbanistica già gravanti sull’immobile oggetto d’intervento, purché di durata residua non inferiore a 10 anni e non più 5 anni, in caso contrario si applica comunque un vincolo di durata pari a 10 anni (e non più 5 anni).

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