Affitti brevi, c’è la legge: tutti gli obblighi Cambia anche la tassa di soggiorno

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Forse, avranno pensato in tanti soprattutto tra gli albergatori, è davvero la volta buona. Giovedì scorso, 29 dicembre, la Giunta ha deciso di proporre al Consiglio regionale le proposte di legge relative alle locazioni per finalità turistiche - i cosiddetti affitti brevi, buona parte dei quali passa per la piattaforma Airbnb - e alla disciplina dell'imposta di soggiorno. I provvedimenti saranno ora esaminati in commissione prima di proseguire il loro iter in Consiglio Valle.

«Ho presentato un disegno di legge che regolamenta le locazioni turistiche e l’imposta di soggiorno, - dichiara l’assessore regionale al Turismo Jean-Pierre Guichardaz - una forma di ricettività che ormai ha assunto valori tali da dover essere contabilizzata. D’altronde è anche giusto che coloro che usufruiscono di questa ricettività possano contribuire - allo stesso modo degli ospiti degli alberghi e delle strutture extra alberghiere - all’imposta di soggiorno e agli scopi che questa si prefigge, penso alla promozione delle singole località e al miglioramento delle infrastrutture a favore anche dei turisti». Piena soddisfazione quindi da parte di Jean-Pierre Guichardaz: «Il lavoro congiunto nostro e degli Assessorati che a vario titolo si occupano di turismo sta dando i suoi frutti. La strada è quella giusta».

Soddisfazione anche da parte di Luigi Fosson, presidente dell’Adava l’associazione che raduna gli operatori della ricettività turistica: «E’ un bene che si regolamenti un settore molto presente nella nostra regione, se consideriamo che gli appartamenti presenti solo su Airbnb sono più di 3.800. Vuol dire oltre 10mila posti letto, necessari alla Valle d’Aosta. E parliamo di una offerta di livello, molti di questi appartamenti sono assolutamente di qualità. Non si tratta di concorrenza, ma piuttosto di un buon aiuto per l’accoglienza turistica. Il fatto è che poi se questi numeri non figurano da nessuna parte, ci perdiamo tutti come è successo di recente con i ristori dallo Stato. Bene quindi che l’ambito degli affitti brevi venga “governato”, perchè se funziona ciò significa avere più gente nei ristoranti, nei bar, nei negozi, sulle piste da sci giusto per fare qualche esempio».

Filippo Gérard, presidente dell’Adava per 6 anni fino a questo autunno (quando ha passato il testimone a Luigi Fosson), si è speso molto perchè si arrivasse a regolamentare il settore. «La notizia non può che farmi piacere, non essere arrivati a vedere nascere questa legge era un rammarico mio e del mio vice presidente Camillo Rosset, visto che era nel nostro programma elettorale. Poi per varie vicissitudini, dal Covid all’instabilità politica, non era stato raggiunto l’obiettivo. Fino a questo punto la legge non era mai arrivata. Però in passato siamo rimasti scottati, quindi sono scaramantico e non vado oltre» dichiara l’ex Presidente Adava.

La legge

«In tempi recenti, è sorta all’attenzione pubblica la crescita del fenomeno della locazione per finalità turistiche di camere, appartamenti o case arredate - si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge - a ospiti che scelgono tale soluzione di ricettività, dietro pagamento di un corrispettivo e anche per un solo giorno di pernottamento, anche tramite offerte su portali telematici specializzati. Si tratta di un fenomeno turistico nuovo, che viaggia sotto traccia e sfugge a controlli, intesi in senso ampio».

Innanzitutto, vengono disciplinati gli adempimenti amministrativi espressamente dedicati all’attività di locazione per finalità turistiche, disciplina «che sia rispettosa della normativa civilistica in materia di locazione degli immobili e nel contempo coerente con la normativa regionale vigente in materia di attività turistico-ricettive alberghiere, extralberghiere e dei complessi ricettivi all’aperto». Si arriverà quindi alla «codificazione di obblighi amministrativi» e all’esatto «dimensionamento degli arrivi e delle presenze relativi a tale tipologia di ospitalità» e l’esatta definizione «dei servizi che possono essere erogati negli alloggi ad uso turistico al fine di evitare esercizio abusivo di attività turistico-ricettiva se non anche l’ipotesi del mutamento di destinazione d’uso». Tutto ciò senza dimenticare l’obbligo di applicazione dell’imposta di soggiorno pure agli ospiti degli alloggi ad uso turistico e l’applicazione «di strumenti di vigilanza efficaci e di un sistema sanzionatorio adeguato» per chi non si adegua.

In particolare sono definiti «alloggi ad uso turistico» le camere nelle prime case e le camere o le unità abitative qualificate come seconde case, ed è precisato cosa si intende per «locatore per finalità turistiche», il «codice identificativo regionale (CIR)» (il codice rilasciato dal Comune) e «ospite» degli alloggi ad uso turistico. Si stabilisce che l’attività di locazione per finalità turistiche non costituisce mutamento di destinazione d’uso, come definito dalla disciplina urbanistica regionale.

Sono poi codificati gli adempimenti amministrativi. Il locatore, prima dell’avvio dell’attività, deve presentare una sola volta al Comune una dichiarazione sostitutiva attestante i dati relativi all’alloggio ad uso turistico locato. Identica dichiarazione è dovuta in caso di variazioni dei dati o di cessazione dell’attività. Alla dichiarazione deve essere allegata una planimetria catastale in cui sono indicate le camere o i vani destinati ad attività turistica. All’atto del ricevimento della dichiarazione, è stabilito che il Comune rilasci, per ogni alloggio ad uso turistico, il CIR che il locatore dell’alloggio ad uso turistico e gli intermediari che lo pubblicizzano sono tenuti a rendere sempre chiaramente leggibile su ogni strumento con cui è promo-commercializzato. E’ prescritto l’obbligo, per il locatore di un alloggio ad uso turistico in un condominio, di comunicare, entro 30 giorni dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione, all’amministratore la data di avvio dell’attività e il CIR rilasciato dal Comune. Vi è poi l’obbligo, come per tutte le strutture ricettive, di denuncia alla Questura delle generalità dell’ospite e del loro arrivo e presenza, nonché nella comunicazione all’Office régional du tourisme, per finalità statistiche, dei soli dati di arrivo e presenza. Ogni Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, deve comunicare alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive i dati degli alloggi e dei posti letto esistenti sul proprio territorio. Gli alloggi ad uso turistico sono parificati alle strutture turistico-ricettive per il solo fine dell’applicazione dell’imposta di soggiorno.

L’attività di vigilanza e controllo spetta ai Comuni. E’ prevista la possibilità di accesso di incaricati negli alloggi ad uso turistico, nonché la consultazione dei canali o strumenti utilizzati per la loro pubblicità o promocommercializzazione o identificazione.

L’altra normativa approvata giovedì scorso dalla Giunta riguarda la nuova disciplina regionale sull’imposta di soggiorno. Dopo più di 10 anni di sperimentazione è stato ritenuto opportuno procedere a una revisione della disciplina.

E’ stata rilevata innanzitutto la necessità di un’uniforme applicazione dell’imposta di soggiorno in tutti i Comuni (non meno di 50 centesimi e non più di 5 euro a notte), così come di parametrare le tariffe applicate in Valle d’Aosta a quelle delle principali mete turistiche delle Alpi, «anche in considerazione del crescente fabbisogno di risorse finanziarie per l’adozione di politiche di promozione e valorizzazione del territorio più efficaci e incisive». Visto che di questo si sta parlando, naturalmente si estenderà l’applicazione dell’imposta anche agli ospiti degli alloggi a uso turistico messi in locazione da privati.

Infine si procederà all’individuazione, per le strutture turistico-ricettive oggetto di classificazione, ovvero per le aziende alberghiere e i complessi ricettivi all’aperto, di un nuovo criterio di applicazione dell’imposta, non fondato sui prezzi praticati, ma sul numero di stelle attribuite.

Stangata europea

Non bisogna dimenticare la sentenza pronunciata nei giorni scorsi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a conclusione della vertenza iniziata nel 2017: Airbnb deve riscuotere e versare allo Stato italiano la cedolare secca sugli affitti brevi.

«La sentenza segna un punto importante - afferma Bernabò Bocca presidente di Federalberghi - ma resta del percorso da compiere. I prossimi passi toccano al Consiglio di Stato, che dovrà pronunciarsi recependo la sentenza europea, per consentire poi all’Agenzia delle Entrate di recuperare le imposte non pagate durante 6 anni di sfacciata inadempienza, applicando le relative sanzioni».

Ad agosto 2022, gli annunci relativi ad alloggi italiani pubblicati su Airbnb erano 440.305. La regione con più alloggi disponibili su Airbnb è la Toscana, con 59.058 annunci, seguita da Sicilia (56.099), Lombardia (44.460) e Puglia (41.573). In Valle d’Aosta gli alloggi disponibili ad agosto erano 3.824, un numero molto consistente se rapportato alla popolazione e alle strutture «tradizionali» esistenti, con un’ampia concentrazione ad Aosta.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli intermediari sono sanzionabili per le omesse o incomplete ritenute da effettuare a partire dal 12 settembre 2017. Le sanzioni applicabili possono arrivare al 140 per cento delle ritenute non effettuate, di cui il 20 per cento per non aver effettuato la ritenuta e il 120 per cento per omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta.

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