Via libera dal Tar al traliccio Iliad a Charvensod

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Iliad può installare una stazione radio base per rete di telefonia mobile a Charvensod, un traliccio alto circa 30 metri vicino all'area sportiva di località Plan Félinaz. Lo ha stabilito il Tar della Valle d'Aosta, accogliendo il ricorso dell'operatore di telecomunicazioni contro il Comune che, al termine di un lungo iter, aveva negato l'installazione. Secondo la sentenza dei giudici amministrativi di primo grado, infatti, rispetto all'istanza di autorizzazione unica presentata dalla Iliad si è «Formato il silenzio assenso», essendo trascorso il termine di 90 giorni dal momento della richiesta «In assenza di provvedimenti negativi da parte della pubblica amministrazione». Iliad, scrive il Tar, aveva depositato la documentazione completa il 30 aprile 2021 e quindi il termine di 3 mesi scadeva il 30 luglio dello stesso anno. Tuttavia il preavviso di diniego da parte del Comune risale all'ottobre 2021, con il successivo provvedimento di rifiuto datato 24 gennaio 2022. In particolare, il 28 ottobre 2021 l'Amministrazione comunale si era detta «Non intenzionata ad adeguare il piano regolatore generale vigente includendo il sito tra le zone idonee all'installazione degli impianti, anche in ragione delle perplessità sull'impatto ambientale espresse dalla Commissione edilizia» dello stesso ente locale. Il Comune di Charvensod valuterà se ricorrere al Consiglio di Stato. Iliad aveva quindi risposto sottolineando «L’assenza di vincoli paesaggistici che potessero giustificare il diniego e rappresentando la sussistenza di un interesse pubblico all'installazione dell'impianto ma rendendosi comunque disponibile ad incontrare i rappresentanti del Comune al fine di discutere della sua collocazione». Il 24 gennaio scorso l'Amministrazione comunale aveva negato l'autorizzazione e il giorno seguente lo Sportello unico degli enti locali aveva quindi archiviato il procedimento. Secondo il Tar della Valle d'Aosta non «Rileva, a fronte di quanto precede, la circostanza che la società ricorrente non si sia avveduta, nel corso del procedimento, della formazione del provvedimento favorevole per silentium ed abbia, quindi, continuato ad interloquire con la pubblica amministrazione al fine di ottenere il rilascio di un provvedimento espresso».

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