Covid: per la Consulta le norme sulla quarantena obbligatoria non limitano la libertà personale
«La misura della cosiddetta quarantena obbligatoria è istituto che limita la libertà di circolazione, anziché restringere la libertà personale».
Lo ha ribadito la Consulta con l’ordinanza numero 220 del 2022, dichiarando «Manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale posta dal Giudice monocratico del Tribunale di Aosta. Quest’ultimo, nel novembre 2021, si era trovato a giudicare un imputato che «Pur essendo risultato positivo al test per il contagio al virus Covid-19 ed essendo stato destinatario» di 2 ordinanze emesse nel 2020 dal sindaco di La Thuile Mathieu Ferrarsi, il primo gennaio 2021 «Si allontanava dal proprio domicilio nonostante la persistente positività al virus».
L'accusa era di aver violato il decreto-legge 25 marzo 2020, numero 19, che aveva stabilito misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per il Giudice di Aosta «La misura della quarantena, per chi sia risultato positivo al virus, reca una restrizione della libertà personale, tutelata dall'articolo 13 della Costituzione» e «Di conseguenza, tale misura sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto sottratta dal legislatore alla riserva di giurisdizione». Invece secondo i giudici costituzionali il provvedimento «Non viene direttamente accompagnato da alcuna forma di coercizione fisica, né in fase iniziale, né durante la protrazione di esso per il corso della malattia», e «Non determina alcuna degradazione giuridica di chi vi sia soggetto».
Pronuncia sostanzialmente analoga alla tesi dell'Avvocatura dello Stato.