Morosità incolpevole, definiti i criteri per ottenere i contributi

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La Giunta regionale ha approvato lunedì 29 agosto i criteri per l’accertamento della condizione di morosità incolpevole degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica-ERP e di edilizia convenzionata e per l’assegnazione del relativo sostegno.

Il provvedimento disciplina tali criteri e individua nell’Agenzia regionale edilizia residenziale-Arer il soggetto per la gestione dei relativi procedimenti. Una volta accertata la condizione di morosità incolpevole da parte della Commissione per le politiche abitative, l’Arer erogherà i contributi previsti nei limiti dei fondi trasferiti dalla Regione all’Arer stessa.

In particolare, possono accedere alle misure gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata che non sono stati e non sono in grado di provvedere al pagamento delle spese di conduzione dell’alloggio assegnato in conseguenza della perdita o della consistente riduzione della loro capacità reddituale, quantificata in almeno il 20 per cento rispetto all’anno precedente, dovuta ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento, accordi aziendali o sindacali con riduzione dell’orario di lavoro, cassa integrazione ordinaria o straordinaria, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, risultante dalle dichiarazioni ai fini fiscali, malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo oppure la necessità dell'impiego di parte del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Inoltre, per essere ammessi all’accertamento delle condizioni di morosità incolpevole, i nuclei interessati devono essere assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o di edilizia convenzionata, devono avere un reddito ISE non superiore a 35mila euro o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore a 26mila euro, devono essere destinatari di un provvedimento di decadenza per morosità ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale numero 3 del 2013, devono avere la cittadinanza italiana, di un paese dell’Unione europea, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all’Unione europea, devono essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il conseguente contributo erogabile - nella misura di 10mila euro - è finalizzato al ristoro della morosità pregressa, mantenendo il contratto in essere o a consentire il differimento del provvedimento di rilascio dell’immobile. Nel caso in cui la quota erogabile risulti inferiore a 10mila euro, la restante quota del contributo può essere utilizzata per sostenere il pagamento del canone di locazione in essere e le spese accessorie.

Nel caso in cui, invece, il contributo non sia sufficiente a coprire interamente la morosità pregressa, l’ente gestore può, su richiesta dell’interessato, differire la data del rilascio dell’alloggio per un massimo di 9 mesi. In tal caso, l’assegnatario ottiene un contributo ulteriore per il differimento pari al canone di locazione e alle spese accessorie moltiplicato per il numero di mesi di differimento concesso, comunque nella misura massima di 650 euro per ogni mese di differimento.

Secondo l’assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali Roberto Barmasse «Si tratta di un provvedimento atteso da diversi anni e che disciplina una materia complessa, dando così finalmente una risposta concreta ed ancora più necessaria ora, in considerazione anche del momento di crisi economica che sta colpendo le famiglie». Nelle prossime settimane l’Agenzia regionale edilizia residenziale comunicherà il termine di avvio di presentazione delle domande per l’accertamento della morosità incolpevole.

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