Autocarri leggeri, bollo auto annuale
Con l’entrata in vigore della legge di stabilità regionale sono state apportate una serie di modificazioni alle modalità di assolvimento delle tasse automobilistiche. Dal 1° gennaio i possessori di veicoli aventi massa complessiva fino a 6 tonnellate (autocarri leggeri) sono tenuti al versamento delle tasse automobilistiche in un’unica soluzione, per l’intero anno di imposta, con decorrenza dal 1° febbraio, dal 1° giugno o dal 1° ottobre. Per i tributi inerenti veicoli di massa complessiva maggiore di 6 tonnellate nulla cambia, rimanendo possibile effettuare il versamento del dovuto con frazionamento in periodi quadrimestrali. Sempre dal 1° gennaio è stato riformulato l’articolo dedicato all’agevolazione tributaria per i veicoli storici, per consentire anche agli intestatari di veicoli di rilevanza storica iscritti nel Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS) o nel Registro Storico dell’Automobile Club d’Italia (ACI Storico) di poter beneficiare dell’agevolazione. Per beneficiare dell’agevolazione è necessario inoltrare istanza alla Struttura regionale competente in materia di tasse automobilistiche, dichiarando la rilevanza storica attraverso l’iscrizione ai registri RIVS o ACI Storico, attraverso specifico modulo reperibile all’interno del sito istituzionale della Regione.